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Collegio dei Cardinali

 

IL COLLEGIO CARDINALIZIO:

I Cardinali sono i collaboratori più alti in dignità e i consiglieri dei papa per gli affari della Chiesa. Almeno dal secolo VI veniva chiamato cardinale il presbitero o il diacono che per le sue capacità veniva trasferito dalla chiesa, in servizio della quale era stato ordinato e della quale aveva il titolo, in un'altra chiesa, dalla quale dipendeva (di qui probabilmente «cardinale», dalla parola latina cardo). Dal secolo VIII il titolo fu riservato ai chierici incardinati nella chiesa cattedrale e che costituivano il consiglio o senato del vescovo.

A Roma le categorie dei cardinali erano tre:
1) i cardinali diaconi, che avevano l'amministrazione del palazzo lateranense, dei sette dipartimenti di Roma e la cura dei poveri che si trovavano in essi;
2) i cardinali presbiteri, preposti in modo più stabile alle cinque maggiori chiese di Roma (San Pietro, San Paolo, San Lorenzo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano), dove svolgevano il loro servizio liturgico;
3) i cardinali vescovi, che erano preposti alle sette diocesi suburbicarie di Roma e assistevano il papa nelle cerimonie liturgiche nella Basilica lateranense.

Tutte e tre le categorie di cardinali erano il consiglio o il senato del romano pontefice e venivano inviati da questi come legati, che lo rappresentavano anche nei concili ecumenici. Come aiuto del papa nel governo non solo della diocesi di Roma, ma anche della Chiesa universale, già dal secolo XI i cardinali cominciarono a essere presi anche da varie parti dei mondo e ad agire come Collegio.

I cardinali vengono nominati dal papa nel concistoro. Il cardinale decano presiede il Collegio dei cardinali e tra le sue prerogative c'è quella di chiedere, nel conclave, a colui che è eletto papa, se intende o no accettare, ed eventualmente consacrare vescovo il romano pontefice eletto, qualora non lo fosse (CIC, can. 355). Il cardinale vicario è colui che rappresenta il papa e fa le sue veci nel governo della diocesi di Roma.

Nel 1958 Giovanni XXIII superò il limite dei 70 cardinali e stabilì anche che i cardinali di tutti e tre gli ordini dovessero avere la dignità episcopale. Nel 1970 Paolo VI decise l'esclusione dei cardinali ultraottantenni dal conclave.

Secondo il Codice di Diritto Canonico (can. 349) le funzioni che il Collegio dei cardinali deve svolgere sono tre:
- elezione, in modo collegiale, del romano pontefice,
- consiglio del romano pontefice nel concistoro nelle questioni di maggiore importanza,
- aiuto dei cardinali, come singoli, al romano pontefice nella cura quotidiana della Chiesa universale, ricoprendo uffici nella Curia romana: presidente della Segreteria di Stato, membri e prefetti delle Congregazioni romane e della Segnatura Apostolica, membri e presidenti dei Consigli e della Prefettura per gli affari economici, presidente della Penitenzieria Apostolica, della Camera Apostolica, dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, legati a latere.

L'azione collegiale dei cardinali come consiglieri del papa si svolge principalmente nel concistoro che è riunito e presieduto da questi; il papa, però, può riunire i cardinali in sessione plenaria, senza che questa assuma la forma del concistoro.


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