Cardinali elettori
I cardinali che, secondo la disciplina vigente, possono partecipare all'elezione del romano pontefice in conclave.
Consulta l'elencoIl Collegio Cardinalizio e le principali categorie dei cardinali: elettori, ultraottantenni e cardinali defunti.
I cardinali sono i più alti collaboratori e consiglieri del papa per gli affari della Chiesa. Il termine «cardinale» deriva probabilmente dal latino cardo, «cardine», e indicava originariamente un chierico stabilmente incardinato presso una chiesa.
A partire dal Medioevo il Collegio Cardinalizio assunse progressivamente la sua forma attuale e i cardinali furono scelti anche al di fuori di Roma. Oggi il Collegio svolge un ruolo centrale nell'elezione del romano pontefice, nel concistoro e nella collaborazione con il papa nel governo della Chiesa universale.

I cardinali che, secondo la disciplina vigente, possono partecipare all'elezione del romano pontefice in conclave.
Consulta l'elencoI cardinali che hanno compiuto ottant'anni e che non partecipano all'elezione del papa in conclave.
Consulta l'elencoElenco dei cardinali defunti presenti nella banca dati, a partire dal 2001.
Consulta l'elencoSecondo il Codice di diritto canonico, il Collegio dei cardinali ha tre funzioni fondamentali: eleggere il romano pontefice, assistere e consigliare il papa nelle questioni di maggiore importanza e collaborare con lui, anche individualmente, nella cura della Chiesa universale.
Storicamente i cardinali erano distinti in tre ordini: cardinali vescovi, cardinali presbiteri e cardinali diaconi. La distinzione conserva ancora oggi un significato nell'ordinamento del Collegio Cardinalizio.
Il cardinale decano presiede il Collegio Cardinalizio e svolge specifiche funzioni previste dal diritto canonico, mentre il cardinale vicario rappresenta il papa nel governo pastorale della diocesi di Roma.
Nel 1970 Paolo VI stabilì che i cardinali ultraottantenni non partecipassero al conclave. La distinzione tra cardinali elettori e non elettori è quindi legata all'età, oltre che alle altre condizioni previste dalla normativa della Chiesa.